DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/12/2023 BITRITTO NORBA – DON UVA CALCIO 1971
Il GST esaminati gli atti ufficiali
RITENUTO IN FATTO
La società DON UVA BISCEGLIE con ricorso preannunciato via pec e ritualmente trasmesso alla società ASD BITRITTO NORBA adiva questo Giudice avverso il risultato avverso la gara in oggetto. In particolare la società ricorrente assumeva che l’arbitro, durante la gara, dopo essersi consultato con uno degli assistenti arbitrali, aveva annullato la rete segnata dalla ricorrente su calcio di rigore, espulso un calciatore dell’istante, il n.19 VECCHIO GIANLUCA, e deciso di far ribattere il calcio di rigore, per la presenza in campo del ridetto calciatore durante la battuta del rigore. L’istante assumeva che il predetto calciatore VECCHIO GIANLUCA era rimasto a bordo campo e non aveva interferito con la battuta del calcio di rigore, la cui battuta non era stata interrotta. L’istante concludeva chiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro e di rivalutare i provvedimenti di espulsione a carico del calciatore VECCHIO GIANLUCA e dell’allenatore CAPURSO DOMENICO. Parte resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni. L’istante nel proprio atto ricorso incentra il proprio ricorso sulla posizione del proprio calciatore VECCHIO GIANLUCA e sulla non interferenza di questi con la segnatura della rete, assumendo che in ragione di tale mancata interferenza il direttore di gara avrebbe errato nell’assumere la decisione dell’espulsione, contravvenendo alla Regola 3, applicabile per l’ipotesi della presenza di un dodicesimo uomo in campo durante l’azione di gioco che porta alla segnatura di una rete. Invero, trattandosi di calcio di rigore è applicabile la Regola 14, che prevede al punto 2 la ribattuta del rigore in caso di infrazione commessa da un calciatore della squadra che ha segnato la rete. L’istante afferma che un proprio calciatore, il n.19 VECCHIO GIANLUCA, si trovasse a bordo campo per osservare l’esecuzione del rigore e che sarebbe entrato in campo solo dopo la segnatura della rete. Invero, tali ultime affermazioni non trovano riscontro nel referto di gara e nei successivi supplementi resi dall’arbitro e, soprattutto, dal proprio assistente che avrebbe segnalato l’infrazione commessa dal calciatore indicato. Nella fattispecie l’arbitro ha dichiarato espressamente quanto segue: “mentre mi dirigevo verso il centrocampo notavo l AA1 (Marco Centonze) con la bandierina alzata a quel punto mi avvicinavo allo stesso chiedendo il motivo, lo stesso mi diceva: Durante l’esecuzione del calcio di rigore è entrato un calciatore di riserva della società Don uva calcio più esattamente il n.19. Mi diceva di espellere il n.19 e far ripetere il calcio di rigore cosa che facevo” Per completezza, l’assistente arbitrale, nel referto arbitrale ha confermato di aver segnalato la presenza in campo del calciatore n. 19del DON UVA BISCEGLIE “prima della segnatura della rete”; inoltre il medesimo assistente con proprio supplemento ha chiarito che “Al minuto22′ del secondo tempo, durante l’effettuazione del calcio di rigore con palla in movimento notavo un giocatore di riserva intento a riscaldarsi indossando una pettorina, successivamente riconosciuto con il numero 19, che era sul terreno di gioco per guardare la battuta del calcio di rigore senza interferire in nessun modo con il gioco. A questo punto, in qualità di Assistente n.1, attiravo l’attenzione dell’arbitro sventolando la bandierina il quale si avvicinava e dicevo a lui: “Questo giocatore era in campo durante l’effettuazione del rigore. Bisogna espellerlo e ripetere lo stesso”. In sostanza la violazione commessa dal calciatore della società DON UVA BISCEGLIE si è consumata prima della battuta del rigore e l’assistente ha segnalato tempestivamente l’infrazione; nella circostanza l’arbitro, intento a verificare l’esecuzione del rigore, non si è avveduto subito della segnalazione ma dopo la segnatura della rete. L’istante assume che l’arbitro avrebbe assunto provvedimenti contro una persona non autorizzata che, però, non aveva interferito con il gioco, per ciò stesso parrebbe aver ritenuto tale decisione un errore tecnico tale da inficiare la regolarità della gara, comportarne la ripetizione e legittimare la rivisitazione delle conseguenti decisioni arbitrali ossia le due espulsioni del calciatore VECCHIO e del proprio allenatore. Ad avviso di questo Giudice la ricorrente finisce in sostanza per contestare decisioni disciplinari, ossia le espulsioni del calciatore e dell’allenatore, fatto che si evince proprio dalle conclusioni della ricorrente che chiede a questo Giudicante una “rivalutazione” delle stesse. Sta di fatto che tale richiesta è inammissibile poiché l’art. 65 del C.G.S. dispone che i Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare ma “con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. Secondo la consolidata Giurisprudenza Sportiva “La norma in questione è volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall’arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine.” (cfr. ex multis DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre 2019) Per tali motivi
D E L I B E R A
– di rigettare il ricorso promosso dalla società DON UVA BISCEGLIE, addebitando la relativa tassa a carico dell’istante;
– di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 – 0 in favore del BITRITTO NORBA.
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