Ex Ilva, Tar respinge ricorso contro stop a fornitura gas

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di Acciaierie d’Italia che chiedeva di prolungare la sospensione della decisione di Snam Rete di interrompere la fornitura di gas alla società, a causa del mancato pagamento delle bollette. “Non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale, che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da Arera), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa della ricorrente”, scrivono i giudici del Tar.

Il 19 ottobre scorso, Snam Rete Gas aveva notificato ad Acciaierie d’Italia che avrebbe interrotto l’8 novembre la fornitura di gas agli stabilimenti, a causa di bollette non pagate per 109 milioni di euro. In precedenza, Adi aveva già ottenuto da Arera, l’Autorità pubblica per l’energia, un prolungamento della fornitura, ma solo fino al 30 settembre, scadenza prorogata poi al 18 ottobre.

Acciaierie ha quindi fatto ricorso al Tar della Lombardia contro questa scadenza posta da Arera, inducendo i giudici amministrativi a sospendere la chiusura dei rubinetti del gas da parte di Snam. Questa ha continuato a fornire il gas accumulando un ulteriore credito di 69 milioni di euro a novembre e dicembre.

Oggi, lunedì 15 gennaio, il Tar ha respinto il ricorso di Acciaierie permettendo a Snam di interrompere la fornitura.

“Anche durante la sospensione delle procedure di discatura disposta dalla Sezione – si legge nella sentenza del Tar della Lombardia -, la ricorrente (Adi, n.d.r.) non ha individuato il fornitore sul libero mercato del gas naturale che possa far fronte al proprio fabbisogno. La mancata individuazione del fornitore sul libero mercato del gas naturale è di fatto imputabile a una valutazione di convenienza economica della ricorrente”.

“Il ricorso per evitare il distacco – proseguono i magistrati – serve solo a salvaguardare la propria posizione imprenditoriale, procrastinando l’assunzione degli impegni economici necessari per reperire l’adeguata fornitura di gas naturale. La tutela cautelare non può essere strumentalizzata al fine di soddisfare interessi puramente economici delle parti in giudizio, pur in considerazione del ruolo assunto dalla stesse nella gestione di rilevanti interessi pubblici”, concludono i giudici amministrativi lombardi.

Acciaierie d’Italia ha annunciato che “procederà a impugnare innanzi al Consiglio di Stato l’ordinanza del Tar della Lombardia inerente la fornitura di gas, pubblicata in data odierna”.

About Author