Una 75enne di Pavia ha fatto causa ai figli, di 42 e 40 anni che non volevano saperne di andarsene da casa, ed è riuscita a sfrattarli: i due dovranno fare i bagagli entro il 18 dicembre. La madre, oltre che dal rifiuto dei due fratelli di farsi una vita propria, era infastidita anche dal fatto che i figli non contribuissero alle spese e non ne volessero sapere di assisterla nelle attività domestiche.
Nella sentenza, il giudice sottolinea che, se “la permanenza nell’immobile agli inizi poteva ritenersi fondata” in quanto basata “sull’obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice, non appare oggi più giustificabile” dal momento che “i due resistenti sono soggetti ultraquarantenni”.
Il Tribunale di Pavia ritiene dunque che sia venuto meno l’obbligo di ospitalità in casa perché non è presente “nell’ordinamento alcuna norma che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori, contro la loro volontà e in forza del solo vincolo familiare”.
Presentando la causa, il legale della donna si è rifatto anche a una sentenza del Tribunale di Modena che descrive la convivenza in casa del genitore come “un comodato senza determinazione di durata”, che prevede quindi la restituzione dell’immobile quando il proprietario lo richiede
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