Arrivano le prime sanzioni per il Brindisi che sabato scorso non ha mandato in trasferta le sue squadre giovanili in Sicilia a causa della crisi societaria che attanaglia da tempo il club. Il Giudice Sportivo ha inflitto i primi 1.032 euro di multa per le rinunce delle compagini under 15 e under 17, ai quali si aggiungerà un’altra multa, probabilmente ancor più pesante, per la rinuncia della squadra Primavera. Contestualmente è stato inflitto un punto di penalizzazione per ogni squadra giovanile protagonista di questa triste pagina. Sanzioni che diventeranno molto più acute in caso di altre rinunce nel corso della stagione.
Ecco i disposizioni del Giudice per le squadre under 15 e under 17:
CATANIA F.C. – S.S. BRINDISI F.C.
– Visto il referto della gara Catania – Brindisi, in programma alle ore 09:45 presso il campo “Comunale Nesima” di Catania, dal quale si evince che, all’orario fissato per l’inizio dello svolgimento della gara (ore 09:45) e trascorso il tempo di attesa previsto dal regolamento (ore 10:25), la società Brindisi non era presente sul campo di giuoco;
– considerato che la società Brindisi non ha addotto motivi in merito alla mancata partecipazione alla gara e non ha provveduto a presentare preannuncio di reclamo e reclamo;
P.Q.M.
ai sensi degli art. 53 punti 2 e 7 delle N.O.I.F., art. 55 punto 1 delle N.O.I.F., art. 10 punti 1 e 4 del C.G.S., art. 8.6 lett. a) del
C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/24, infligge alla società Brindisi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, l’ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica.
** CATANIA F.C. – S.S. BRINDISI F.C.
– Visto il referto della gara Catania – Brindisi, in programma alle ore 11:45 presso il campo “Comunale Nesima” di Catania, dal quale si evince che, all’orario fissato per l’inizio dello svolgimento della gara (ore 11:45) e trascorso il tempo di attesa previsto dal regolamento (ore 12:30), la società Brindisi non era presente sul campo di giuoco;
– considerato che la società Brindisi non ha addotto motivi in merito alla mancata partecipazione alla gara e non ha provveduto a presentare preannuncio di reclamo e reclamo;
P.Q.M.
ai sensi degli art. 53 punti 2 e 7 delle N.O.I.F., art. 55 punto 1 delle N.O.I.F., art. 10 punti 1 e 4 del C.G.S., art. 8.6 lett. a) del
C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/24, infligge alla società Brindisi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, l’ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica.
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