Tre calciatori squalificati e una sfilza di ammende. Questo il responso del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di campionato:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere, al 20° del primo tempo, a giuoco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
GUILBERT Frederic George (Lecce): per avere, al 2° del secondo tempo, inferto una manata a un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANCELLIERI Matteo (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica pieni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica ed un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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