Serie C/C: Giudice sportivo, multate Taranto e Fidelis Andria

AMMENDE SOCIETÀ

4.000 euro al TARANTO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche e delle Forze dell’Ordine, facevano esplodere e lanciavano sul terreno di gioco un petardo e, in più occasioni, lanciavano sul terreno di gioco svariati piccoli oggetti (bottigliette di Caffè Borghetti, accendini, bicchieri di plastica contenti del liquido e fumogeni esausti), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed., r. c.c.).

2.000 euro alla FIDELIS ANDRIA perché, durante l’intero periodo del recupero del 2° tempo, la gara veniva disputata con un solo pallone in quanto i palloni di riserva non venivano messi a disposizione, nonostante gli inviti rivolti dal IV Ufficiale al Dirigente addetto all’Arbitro della società, causando determinanti rallentamenti alla ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).

750 euro al CATANZARO perché propri sostenitori lanciavano alcune bottigliette di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed.).

500 euro all’AVELLINO perché, a causa della scarsa visibilità dovuta all’accensione di un fumogeno da parte i propri sostenitori, si determinava una lieve sospensione del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.).

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