LEPORANO – Il sindaco di Leporano ha emanato un’ordinanza con la quale si recepiscono le disposizioni della Regione Puglia, per la disciplina di tutte le attività turistiche balneari e delle strutture turistico ricreative alle stesse finalizzate, nonché l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.
Le disposizioni dell’ordinanza sono valide per l’intero anno solare e riferibili a tutto il territorio della litoranea.
Sulle aree demaniali marittime, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino, è vietato l’utilizzo di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso.
Ma non finisce qui, ecco il lungo elenco di divieti:
a. Campeggiare con tende, roulotte, camper, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abitativo;
b. Abbandonare in terra o in mare rifiuti di qualunque genere, sia pure contenuti in buste;
c. Realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;
d. Creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
e. Transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori, e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle Forze dell’Ordine o di Pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelle adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
f. Effettuare riparazioni su apparati a motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
g. Accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;
h. Usare dei mezzi con cingoli in metallo;
i. Mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;
j. Utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
k. Lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e di salvamento;
l. Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. E’comunque vietato, nell’arco dell’intera giornata, lasciare tali beni allo scopo di riservarsi una porzione di spiaggia; in tal caso tutte le attrezzature saranno sottoposte a sequestro;
m.
Organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno dellestrutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico;
n. Occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza:
• i mezzi di soccorso, dove per ragioni oggettive non possano sostare in acquao nella zona di arenile, a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
• il concessionario frontista è tenuto a rispettare e fare rispettare la predetta prescrizione;
• le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.
o. Sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
p. Ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
q. Praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari, sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
r. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvamento riconosciute (es. cani guida per i non vedenti, cani per diabetici) e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare. In deroga a questo principio generale:
• il titolare di concessione demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito della propria struttura balneare di animali d’affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio o in trasportino fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio. I proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata;
• nelle spiagge libere è consentito l’accesso di animali d’affezione di piccolataglia, secondo le prescrizioni sopra stabilite;
• i proprietari e/o i detentori degli animali sono, in ogni caso, responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall’art. 2052 del Codice Civile;
s. Tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. E altresì fatto divieto assoluto all’uso di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile. I concessionari degli stabilimenti balneari potranno, tuttavia, fare uso delle apparecchiature sonore per lo svolgimento di giochi ed attività ludico motorie-ricreative per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella “Norma Etica” di cui all’art. 6 dell’ordinanza balneare regionale 2019. Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori dalla battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l’esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3, ovvero altre ordinanze specificatamente adottate;
t. Esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione dell’Ufficio comunale competente (da chiedersi almeno 15 giorni prima);
u. Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorsoe di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;
v. Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato aibagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
w. Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
x. Effettuare, durante il periodo di apertura obbligatoria, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l’intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
y. Asportare le biomasse vegetali spiaggiate (fanerogame: Posidonia Oceanica, Cymodocea nodosa e macroalghe), in quanto “ripascimento” naturale delle spiagge. Tuttavia si potranno motivatamente prevedere, di concerto con l’Amministrazione comunale, le più opportune misure di gestione, come disciplinate dalle “Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” di cui all’A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse;
z. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli, ecc.) di durata inferiore o pari a n. 30 giorni, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, come disciplinato con A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 233/2017;
aa. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni sportive di brevissima durata, inferiore o pari a n. 5 giorni, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, come disciplinato con A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 344/2017.
INOSSERVANZA DELLE NORME, LE SANZIONI
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, per il quale sarà fatta denuncia alla competente A.G., per le violazioni delle disposizioni sopra previste, nonché per quelle contenute nelle citate ordinanze, nei regolamenti comunali e provinciali, saranno puniti con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del T.U. EE. LL. di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, da euro 25,00 ad euro 500,00.
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