La sede del tar della Lombardia

Inter-Lecce: Ecco sentenza Tar che boccia ricorso prefetto Milano

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione Prima) per la Lombardia ha pronunciato il presente

DECRETO

Il Presidente, sul ricorso numero di registro generale 340 del 2023, proposto da Gianroberto Antoniotti, Davide De Carlo, Laura Del Cuore, Vincenzo Tundo, Agnese Di Battista, Nadia Gennaro, Alessandro Ferramosca, Francesco Ferramosca, Massimiliano Ferramosca e Unione Sportiva Lecce, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Milano, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliatari ex lege in Milano, via Freguglia, 1; nei confronti Fc Internazionale Milano s.p.a., non costituita in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento

– del Decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 12B2/2013-039960 Area I del 27 febbraio 2023, con il quale, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 5 marzo 2023 ore 18.00 tra Internazionale F.C. e U.S. Lecce, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi”;
– ove occorra, degli atti presupposti ivi richiamati e, in particolare, della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 10 del 22.2.2023 e della Determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 8 del 24.2.2023;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il D.P. 3 marzo 2023 n. 234, con il quale la domanda è stata accolta e, per l’effetto, è stato sospeso il decreto prefettizio impugnato;
Vista l’istanza di revoca del D.P. n. 234/2023, formulata dalla difesa erariale con atto notificato ai ricorrenti;
Ritenuto che non sussistono nuovi elementi che inducano alla revisione del provvedimento cautelare, considerato che:
– la motivazione dell’atto impugnato rimanda agli scontri avvenuti a Bergamo il 19 febbraio u.s. tra le tifoserie del Lecce e dell’Atalanta, in occasione di un incontro agonistico tra le due squadre;
– anche solo a un primo approccio la suddetta motivazione appare incongrua rispetto alla misura adottata a dichiarato scopo di prevenzione, giacché risalendo da un episodio circoscritto e circostanziato nell’ambito di una diversa manifestazione sportiva ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti nella partita tra il Lecce e l’Internazionale F.C. di lunedì 5 marzo (laddove la stessa logica seguita condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenuti gli scontri);

– la non rispondenza del divieto a una dimostrata esigenza di prevenzione, non argomentabile dall’episodio indicato, manifesta un sostanziale e celato intento punitivo realizzato secondo canoni non conformi alle regole e comunque espressione di sviamento;
– la denuncia a carico di alcuni tifosi del Lecce per i quali la Questura di Bergamo sta procedendo al vaglio dell’adozione di divieti di accesso a manifestazioni sportive non è elemento che giustifichi il provvedimento prefettizio, ma costituisce ulteriore sintomo d’incongruità del medesimo, volto a colpire l’intera tifoseria del Lecce e non soltanto gli ipotetici responsabili degli illeciti;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di revoca del D.P. 3 marzo 2023 n. 234.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 marzo 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il giorno 3 marzo 2023.

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