La sentenza è la 2192 della VI sezione del primo marzo, depositata giovedì 9 marzo, ed è relativa a un ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro il comune di Manduria, che aveva prorogato fino al 31 dicembre 2033 una serie di “concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative”.
Ritenendo le delibere in contrasto con la normativa europea 2006/123, la cosiddetta Bolkestein, l’Autorità ha notificato un parere al Comune con il quale si ribadiva la necessità di assegnare le concessioni con le gare in modo da rispettare i principi di concorrenza sottolineando inoltre che, essendo la normativa italiana di proroga delle concessioni in contrasto con quella europea, doveva scattare “l’obbligo di disapplicazione da parte di tutti gli organi dello Stato, sia giurisdizionali che amministrativi”.
Il Comune di Manduria non ha però mai ottemperato al parere dell’Autorità, che ha presentato ricorso al Tar della Puglia. Quest’ultimo a giugno del 2021, si legge nella sentenza, “lo ha dichiarato, per un verso, inammissibile e, per altro verso, ritenuto di doverlo, comunque, esaminare nel merito, lo ha respinto”.
Di qui l’appello al Consiglio di Stato, con l’udienza pubblica che si è tenuta il 16 febbraio e la sentenza depositata giovedì 9 marzo, nella quale i giudici ricordano che già con le sentenze del 2021 era stato sottolineato come “le concessioni di beni demaniali per finalità turistico ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell’articolo 12 della direttiva” europea e “come tali sottoposte all’obbligo di gara”.
Il Consiglio di Stato ricorda inoltre che in caso di contrasto tra la normativa nazionale e quella Europea “deve darsi precedenza alla seconda, con conseguente necessità che tutte le autorità dello Stato membro, siano essi organi giurisdizionali o pubbliche amministrazioni, disapplichino la norma interna a favore di quella sovranazionale”.
E questo vale sia per le norme passate sia per le ultime, quelle inserita dal governo Meloni nel milleproroghe che hanno prorogato automaticamente le concessioni fino al 31 dicembre 2024. “Sulla base di quanto affermato…con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021 – scrive il Consiglio di Stato – non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito in legge 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.
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