Autovelox, la multa è nulla se il rivelatore non è visibile

Da oggi sarà possibile impugnare le multe per alta velocità quando l’autovelox non è ben visibile, seppur preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza: è questa la decisione della Corte di Cassazione dell’8 febbraio con ordinanza 4002.

Dunque, la nuova interpretazione degli Ermellini al codice della strada è restrittiva e ha cassato una sentenza del tribunale di Vicenza aprendo la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti.

Il caso dell’automobilista davanti al tribunale di Vicenza

Nel caso oggetto di valutazione da parte degli Ermellini, un automobilista ha impugnato una sanzione per eccesso di velocità, elevata dalle Forze di Polizia tramite autovelox installato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e senza i colori istituzionali. Sia il giudice di pace di Thiene sia il tribunale di Vicenza hanno respinto il ricorso presentato dall’automobilista (che ha viaggiato a 62 chilometri orari in un tratto con velocità massima a 50) che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

Nel pronunciamento, i giudici hanno chiarito che “l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

La direttiva Maroni del ministero dell’Interno del 2009

Inoltre, nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato come già la circolare del ministero dell’Interno del 14/08/2009 (la cosiddetta direttiva Maroni) ha previsto che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.

 

 

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